Il decreto legge D.L. 9 settembre 2025, n. 127 non modifica la legge vigente e il Consiglio di Classe mantiene la facoltà di riconoscere le ore di Formazione Scuola-Lavoro per chi frequenta un periodo di scuola all’estero.
Il Decreto‑legge 9 settembre 2025, n. 127 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 209 del 9 settembre 2025) stabilisce che a partire dall’anno scolastico 2025/26 i percorsi denominati Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO) saranno da ora in poi denominati Formazione Scuola‑Lavoro.
Cambia solo la denominazione ma non la sostanza: il decreto (art. 1, comma 6) chiarisce che “Restano fermi gli obblighi di attivazione, i contenuti formativi, gli obiettivi generali e le finalità educative previsti dalla normativa vigente.”
Questo passaggio conferma la continuità normativa: le disposizioni previgenti — comprese quelle relative al riconoscimento di esperienze all’estero — restano valide. Pertanto, anche nella nuova “Formazione Scuola-Lavoro”, le regole contenute nella nota MIUR 3355/2017 e nel DM 774/2019 continuano a valere.
Il Ministero della Pubblica Istruzione in base al D.L. 19.5.94 n. 297 art 192 e in particolare la nota MIUR 843/10 Aprile 2013 sostiene e regolamenta l’anno scolastico all’estero. Inoltre, a discrezione del Consiglio di Classe, il periodo di scuola all’estero può dare crediti formativi e valere come ore PCTO, ex alternanza scuola-lavoro.
E’ possibile frequentare un trimestre, un semestre o un anno scolastico all’estero. La natura del sistema scolastico italiano porta gli studenti a prediligere la frequenza del quarto anno all’estero. Ci sono tuttavia studenti che scelgono di frequentare il terzo anno all’estero. Il Ministero dell’Istruzione sconsiglia di frequentare il quinto anno all’estero perché, per essere ammessi all’esame di Maturità, è necessario avere una solida preparazione sulle materie oggetto di esame.
La nota del MIUR Prot. 843 del 10 aprile 2013 “Linee di Indirizzo sulla Mobilità Studentesca Internazionale Individuale” sintetizza la normativa che disciplina le modalità di riconoscimento degli studi e brevi periodi di studio e di formazione effettuati all’estero e sostituisce a tutti gli effetti le precedenti circolari in materia, in particolare la C.M. n.181 del 17 marzo 1997, avente ad oggetto “Mobilità Studentesca Internazionale” e la C.M. n. 236 dell’8 ottobre 1999 avente ad oggetto “Mobilità Studentesca Internazionale ed Esami di Stato”.
Per incontrare le esigenze della scuola italiana, Astudy fornisce tutte le documentazioni richieste dall’istituto, e fornisce le istruzioni per ottenere, qualora fosse richiesto, il riconoscimento dei tuoi studi da parte delle autorità consolari.
Per gli studenti in mobilità internazionale, secondo i chiarimenti interpretativi del MIUR (nota del 28/3/2017), è facoltà del Consiglio di Classe stabilire se riconoscere l’esperienza come ore di PCTO, ex Alternanza Scuola Lavoro.
Grazie alle indicazioni del Ministero dell’Istruzione, le scuole superiori italiane non devono più ricorrere alla sottoscrizione di una Convenzione per gli studenti in Mobilità Internazionale per poter riconoscere i PCTO.
La gran parte delle scuole superiori italiane ha stabilito le modalità di riconoscimento in ore PCTO nelle loro linee guida o nei PTOF d’istituto.
Il Ministero dell’Istruzione, nella sua nota “Chiarimenti interpretativi del 28/03/2017” in tema di Alternanza Scuola Lavoro, dichiara che l’esperienza all’estero dello studente, in una famiglia e in una scuola diverse dalle proprie, contribuisce a sviluppare competenze di tipo trasversale, individuale e relazionale e che imparare ad orientarsi al di fuori del proprio ambiente umano e sociale utilizzando le “mappe” di un’altra cultura, esige un impegno che van ben oltre quello richiesto dalla frequenza di un normale anno di studio e comunque mira a far apprendere competenze utili all’effettivo futuro inserimento nel mondo del lavoro, quali e non ultimi lo studio e la pratica intensiva della lingua straniera.
“È compito del Consiglio di classe valutare il percorso formativo partendo da un esame della documentazione rilasciata dall’istituto straniero e presentata dallo studente per arrivare ad una verifica delle competenze acquisite rispetto a quelle attese. Il Consiglio di classe ha, quindi, la responsabilità ultima di riconoscere e valutare tali competenze, evidenziandone i punti di forza, ai fini del riconoscimento dell’equivalenza, anche quantitativa, con le esperienze di alternanza concluse dal resto della classe in cui verrà reinserito lo studente al suo rientro. Nel caso, infine, di esperienze all’estero di durata inferiore all’anno scolastico, valgono le stesse considerazioni che precedono, salva la possibilità per gli istituti scolastici di attivare esperienze di alternanza ritenute necessarie all’eventuale recupero e allo sviluppo di competenze non ancora acquisite”